Comunicazioni finalizzate a semplificare gli adempimenti

Comunicazioni finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Provvedimento n. 112072/2016 in data 15 luglio 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate
Servizio Imposte Dirette e I.V.A. – Sezione I.V.A. e Federalismo Fiscale
Viale XXI Aprile, 51 - Cap. 00162 Roma - Tel. 0644221 - fax 0644223202 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it
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N. 286624/2016 di prot. Roma, 23 settembre 2016
OGGETTO: Comunicazioni finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento
degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili in
attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Provvedimento n. 112072/2016 in data 15 luglio 2016 del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
AI COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA LORO SEDI
AL COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
e, per conoscenza:
AI COMANDI INTERREGIONALI
GUARDIA DI FINANZA LORO SEDI
AL COMANDO DEI REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA ROMA
Seguito fogli n. 297667/15 in data 13 ottobre 2015, n. 330925/12 in data 10
novembre 2015 e n. 212713/2016 in data 7 luglio 2016.
1. Con la corrispondenza a seguito:
a. è stata data notizia dell’avvenuto invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di
comunicazioni ai contribuenti finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo degli
obblighi tributari, ai sensi delle disposizioni in oggetto;
b. è stato, da ultimo, rappresentato che le segnalazioni sub a. sono ora visualizzabili da tutti
i militari del Corpo abilitati alla consultazione dell’Anagrafe Tributaria, interrogando, per
singolo contribuente, una nuova funzionalità nell’ambito dell’applicativo “SER.P.I.CO.”;
c. sono state diramate direttive operative, volte a disciplinare le modalità di utilizzo delle
informazioni in argomento.
2. La Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha ora partecipato a questo
Comando Generale – III Reparto di aver inoltrato un consistente numero di comunicazioni
ad altrettanti contribuenti, destinatari di uno o più processi verbali di constatazione
contenenti rilievi sostanziali per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, precisando che le
stesse sono consultabili nella sezione dell’Anagrafe Tributaria di cui è cenno sub 1.b.1.
1 Per i dettagli, si rimanda al provvedimento n. 112072/2016 in data 15 luglio 2016 del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, consultabile sul sito intranet dell’Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale - III Reparto -,
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Al riguardo, si evidenzia che le comunicazioni in esame presentano elementi di novità
rispetto alle segnalazioni già inoltrate ai contribuenti per effetto della legge in oggetto, in
quanto:
a. le omissioni o le irregolarità non sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate
all’esito di una mirata analisi di rischio, incrociando le risultanze delle banche dati a
disposizione, ma risultano già formalizzate in uno o più processi verbali di
constatazione redatti nei confronti di contribuenti sottoposti ad azione ispettiva;
b. atteso quanto sub a., non pongono alcun problema di coordinamento con gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate, non sussistendo rischi di sovrapposizione o duplicazioni
operative, tenuto conto che le violazioni portate a conoscenza dei contribuenti sono già
state constatate nel corso di controlli fiscali.
3. In considerazione di quanto precede, resta inteso che nei confronti dei contribuenti sub 2. i
Reparti del Corpo potranno sempre intraprendere verifiche o controlli in presenza di
concreti ed oggettivi elementi indicativi di fenomeni evasivi o di frode fiscale, che
lascino ragionevolmente presupporre la formulazione di rilievi sostanziali ulteriori e
diversi rispetto a quelli già constatati al contribuente.
In tali situazioni, pertanto, troveranno applicazione le vigenti disposizioni in tema di
programmazione, preparazione ed esecuzione dei controlli e delle verifiche fiscali2, tra cui
la necessità di evidenziare in maniera chiara, nel piano di verifica o nella scheda di
preparazione del controllo riguardanti l’attività ispettiva da intraprendere, la diversità delle
evidenze informative a disposizione rispetto a quelle già oggetto di constatazione e di
comunicazione al contribuente.
Ad ogni modo, nei casi in esame, nell’ottica di stimolare l’adempimento spontaneo del
contribuente e garantire la piena circolarità informativa tra gli Organi dell’Amministrazione
finanziaria, i Reparti dovranno:
a. dare atto nel processo verbale di verifica o di operazioni compiute relativo al primo giorno
o, nel caso di interventi in corso, in occasione del primo momento di confronto con la
parte, di essere in possesso di copia delle comunicazioni sub 2.;
b. informare tempestivamente le competenti Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate
dell’inizio degli interventi ispettivi nei confronti di soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalle disposizioni in oggetto.
4. I Comandi Regionali sono pregati di trasmettere la presente alle dipendenti unità operative,
chiarendo che le indicazioni operative sub 3. sono dirette a disciplinare le modalità di
utilizzo delle sole comunicazioni sub 2., restando confermate per tutte le altre
segnalazioni già inoltrate per effetto della norma in oggetto le direttive diramate con il
primo foglio a seguito.
Eventuali profili di dubbio o difficoltà in merito al contesto potranno, come di consueto, essere
tempestivamente segnalati a questo Comando Generale – III Reparto.
– d’ordine –
IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. D. Stefano Screpanti)
(firmato l’originale)
accessibile tramite il portale “IRIDE”, oltre che sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).
2 Vgs. circolare n. 1/2008, Parte I, Capitoli 5 e 6, e Parte III, Capitoli 1, 5 e 6.