L’art. 19 del Decreto Legislativo n.106 del 3 agosto 2009 ha modificato il comma 3 del’art.29 D.Lgs. n.81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

L’art. 19 del Decreto Legislativo n.106 del 3 agosto 2009 ha modificato il comma 3 del’art.29 D.Lgs. n.81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Il nuovo articolo stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere immediatamente e comunicare entro 30 giorni (a partire dal 20 agosto 2009) alla rielaborazione del documento di valutazione della sicurezza e del documento della valutazione dei rischi. Se l’obbligo non viene rispettato vi sarà un’ammenda che varia da 2000 a 4000 €.

Pubblicato da staff - Il 06 giugno 2025 - Categorie: Lorem Ipsum Dolor

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OGGETTO: NOTIZIE URGENTI

 

 

L’art. 19 del Decreto Legislativo n.106 del 3 agosto 2009 ha modificato il comma 3 del’art.29 D.Lgs. n.81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il nuovo articolo stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere immediatamente e comunicare entro 30 giorni (a partire dal 20 agosto 2009) alla rielaborazione del documento di valutazione della sicurezza e del documento della valutazione dei rischi. Se l’obbligo non viene rispettato vi sarà un’ammenda che varia da 2000 a 4000 €.

 

Nel caso di inizio nuova attività, anche con un solo dipendente, la valutazione dei rischi va effettuata immediatamente, mentre l’elaborazione del documento della sicurezza va fatta entro 90 giorni.

 

Si ricorda che il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del medico competente. Il nuovo testo Unico della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che le norme si applicano a tutti i dipendenti lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi.

 

Le aziende che hanno provveduto ad effettuare la riunione (con regolare verbale sottoscritto dai lavoratori) per l’elezione del rappresentante del lavoratori per la sicurezza (RLS), devono comunicare telematicamente all ‘INAIL il nominativo dell’eletto, subito dopo il verbale dell’elezione. La suddetta comunicazione telematica sarà ripetuta solo ed esclusivamente in caso di un nuovo eletto in sostituzione del precedente.

 

Con la presente si chiede alle aziende (che ancora non hanno provveduto a farlo) di comunicare a questo studio l’indirizzo di posta e-mail (che dal 2010 diverrà obbligatorio) e di inviare una copia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante.